Decreto Antifrode: nuove regole per usufruire di sconto in fattura e cessione del credito
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A partire dallo scorso novembre 2021, sono cambiate le modalità di fruizione dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Il Decreto “Antifrode” (DL 157/2021) ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese per tutti i contribuenti che intendono avvalersi di una delle due opzioni relative agli interventi di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio agevolati con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus o bonus facciate.
I nuovi adempimenti, in vigore dal 12 novembre 2021, bilanciano la proroga delle due opzioni e cercano di arginare i fenomeni di evasione denunciati dall’Agenzia delle Entrate. Per comunicare la scelta di una delle due opzioni, devono essere utilizzati i nuovi modelli diffusi dall’Agenzia.
Visto di conformità
Il visto di conformità attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. I soggetti che lo rilasciano (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio) verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.
Asseverazione della congruità delle spese
L’asseverazione della congruità delle spese attesta che le spese sostenute sono adeguate alla tipologia degli interventi realizzati e ai risultati raggiunti.
Ecobonus, visto di conformità e congruità delle spese
In base al nuovo Decreto Antifrode, chi, invece di usufruire della detrazione Irpef o Ires, sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico agevolati con ecobonus, deve acquisire il visto di conformità e l’asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese sostenute.
Se si usufruisce, invece, in maniera diretta della detrazione, questi adempimenti non sono richiesti.
Bonus ristrutturazioni, visto di conformità e congruità delle spese
I contribuenti che scelgono lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alla detrazione Irpef per il recupero edilizio degli immobili, devono acquisire il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
Se si usufruisce, invece, in maniera diretta della detrazione, questi adempimenti non sono richiesti.
Il nuovo modello
Poiché, fino all’entrata in vigore del “Decreto Antifrode” il visto di conformità era chiesto solo in caso di lavori agevolati con il Superbonus 110%, è stato necessario adeguare il modello per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Come indicato nelle istruzioni per la compilazione, la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.